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Si è svolta domenica 18 dicembre 2016 al teatro comunale la cerimonia di assegnazione del Premio Thiene, omaggio di riconoscenza a quanti, cittadini, imprese ed associazioni, si sono distinti per particolari meriti in campo sociale, culturale, civile, economico, imprenditoriale, sportivo e del volontariato.
Per questa 37^ edizione l’Amministrazione ha scelto di premiare l’attività preziosa di volontariato svolta dall’Associazione Età Serena.
Altri riconoscimenti sono andati nell’ambito del Commercio a Franco Caretta, gestore distribuzione carburanti stradale, Battista Bonollo e Bruna Gasparella della Trattoria Ponte di Ferro, tutti attivi da oltre cinquant’anni, alla ditta di autotrasporti F.lli Leonardi, che opera dal 1954 e alla ditta di trasporti Valente Angelo sas, che ha festeggiato recentemente i 70 anni di vita. Per il volontariato l’Amministrazione ha voluto riconoscere l’operato del Gruppo Comunale di Protezione Civile, così come è stata riconosciuta l’attività importante di formazione dei giovani svolta dall’Istituto Comprensivo di Thiene, al quale è andata una targa per premiare la bontà dei progetti educativi attivati nell’anno scolastico 2015/2016.
Altri riconoscimenti, sempre per la Cultura, sono stati assegnati ad Eva Pevarello, reduce dal podio di X Factor e a Paolo Agostini, unico italiano ammesso all’”ASCAP Scoring Workshop With Richard Bellis” di Los Angeles, il più prestigioso workshop di musica da film al mondo. Per lo sport è stato premiato l’atleta Luca Rosa, allenatore della Nazionale Italiana di Paracadutismo Acrobatico, sportivo con all’attivo diversi titoli nazionali ed europei, che anche quest’anno ha confermato di essere tra i dieci team migliori al mondo nel recente mondiale di Chicago.
Una pergamena è stato infine conferita a Giuseppe Gonella per la lunga attività nell’ambito dello sport e della salute.
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Promessa mantenuta”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi commenta l’emanazione del decreto interministeriale (Infrastrutture ed Economia) che effettua la ripartizione del fondo nazionale per l’autotrasporto. “Nella riunione con gli autotrasportatori del 13 maggio mi ero impegnato per una sollecita risoluzione della vicenda. Con la controfirma del ministro dell’Economia giunta ieri sera, l’impegno assunto si è trasformato in realtà. C’è un solo modo per risolvere i problemi di questo settore, come più in generale quelli del Paese: passare dalle parole ai fatti”.
Gli organi decisionali del coordinamento unitario UNATRAS e di ANITA valutate positivamente le risposte ricevute dal Ministro Lupi, in particolare sul ripristino delle agevolazioni sulle accise e sulla riduzione del costo del lavoro (INAIL) ed acquisito il protocollo d’intesa che impegna il ministero su tutte le altre criticità rappresentate, revocano il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto.
Nel risultato ottenuto c’è la consapevolezza di aver conseguito quanto principalmente richiesto dalla base associativa e che, in un Paese che vive in una situazione di drammatica emergenza ed instabilità, non si possono fare proclami che esulano dalle cose perseguibili se non si vuole scivolare nell’irresponsabilità o peggio, utilizzare l’autotrasporto per rivendicare interessi diversi.
Roma, lì 2 Dicembre 2013
L’incontro di mercoledì 6 novembre tra le associazioni degli autotrasportatori ed il sottosegretario ai Trasporti Rocco Girlanda è ritenuto deludente dalle imprese, soprattutto per la mancanza d’impegni precisi contro la riduzione dei rimborsi sull’aumento delle accise del gasolio. Prossima riunione il 13 novembre e se l’esito sarà negativo si potrà arrivare al fermo.
“L’incontro del 6 novembre non porta alcun elemento di novità rispetto alle precedenti riunioni”, afferma seccamente Unatras in una nota diffusa dopo la riunione. Nulla di nuovo riguardo al prospettato taglio dei rimborsi degli aumenti delle accise del carburante, che era il tema più caldo portato dall’autotrasporto: “Il Sottosegretario ai trasporti non ha portato nessun elemento di certezza, se non quella che confida nell’impegno del ministro Lupi per ripristinare questa agevolazione nel pieno delle sue originarie previsioni”. Troppo poco per Unatras, che viceversa chiede “atti concreti e tangibili” per fermare tale provvedimento, che però non sono comparsi al Tavolo di oggi.
L’unione rivela addirittura un arretramento sull’altra importante questione affrontata, ossia il ruolo dell’Albo degli Autotrasportatori. In questo caso, Unatras ha rilevato il rigetto degli emendamenti presentati per migliorare le funzioni dell’Albo per contrastare la competizione sleale e garantire la rappresentatività della categoria.
Al termine della riunione di oggi, le parti si sono date un appuntamento per mercoledì 13 novembre, con la speranza che il sottosegretario porti nuovi elementi. Comunque, Unatras ha già messo in calendario una riunione del direttivo per il 14 novembre, dove sarà discusso l’esito del tavolo ministeriale del giorno precedente. E se sarà ritenuto negativo potrà avvenire “l’eventuale proclamazione del fermo nazionale dei servizi di autotrasporto”.
“Si è aperto al Ministero dei Trasporti il confronto, convocato dal sottosegretario Rocco Girlanda, tra la committenza e le federazioni dell’autotrasporto sui temi riguardanti l’operatività del settore, con particolare riferimento alle disposizioni sui costi minimi della sicurezza. Le parti, pur non rinunciando alle loro posizioni, hanno ribadito la comune volontà di approfondire le questioni aperte al fine di ricercare una posizione condivisa, anche per evitare che in futuro sempre più casi finiscano nelle aule dei tribunali, affidate alla magistratura già oggi coinvolta dalle azioni legali avviate dalla committenza. Questa impostazione, voluta dal Ministro Maurizio Lupi che ha voluto sottolineare come sia “meglio evitare che i rapporti di natura contrattuale, di competenza delle parti, vengano definiti dalla magistratura”, ha riscontrato condivisione e il confronto si è potuto avviare”. Con queste parole il Presidente di Unatras, Paolo Uggè, ha commentato l’incontro avvenuto al Ministero dei Trasporti fra rappresentanti dell’autotrasporto e della committenza per trovare una soluzione alla vicenda dei costi minimi per la sicurezza del trasporto, definiti da una legge del Parlamento italiano ma da sempre contestati dalla committenza. “L’Unatras ha preso atto della dichiarata volontà del Governo di voler difendere la norma in vigore, in applicazione del principio della continuità con le decisioni assunte dai precedenti esecutivi, qualora non si addivenga al superamento delle rispettive posizioni”, ha proseguito Paolo Uggè. “Questo positivo chiarimento consente da un lato di poter aprire il confronto per ricercare le opportune modifiche atte a definire regole per garantire legalità nelle operazioni di trasporto, e dall’altro ricercare le condizioni che consentano a chi effettua l’attività di trasporto di operare nel rispetto delle norme sulla sicurezza sociale e della circolazione. Nessun rinvio o rinuncia dunque. Unatras si è assunta l’impegno di presentare, nell’incontro definito in programma la prossima settimana, le linee guida attorno alle quali sarà possibile sviluppare il confronto: valorizzazione delle imprese regolari di autotrasporto, rispetto delle regole, attribuzione all’Albo di maggiori funzioni che garantiscano maggior legalità e garanzia sull’effettuazione di controlli, sono i temi che, una volta risolti, potranno far sì che un quadro di regole e certezze condivise consenta ai principi del mercato di realizzarsi pienamente per consentire al sistema Paese di poter competere sui mercati europei”.
Il Commissario ai Trasporti della Commissione Europea, Siim Kallas, ha annunciato il 14 maggio 2013 che la prevista liberalizzazione del cabotaggio terrestre prevista per il 2014 è sospesa, come avevano chiesto le associazioni europee dell’autotrasporto.
Contro la completa liberalizzazione del cabotaggio stradale – ossia della possibilità per un autotrasportatore di un Paese membro di effettuare trasporti stradali all’interno di un altro territorio comunitario senza limiti – si sono mosse numerose associazioni dell’autotrasporto europee, soprattutto dei Paesi dell’Europa occidentale. Il loro timore è l’invasione dei vettori dei Paesi orientali, che hanno costi molto più bassi, a causa delle differenze salariali degli autisti. Le associazioni hanno ripetutamente chiesto a Bruxelles di avviare prima l’armonizzazione fiscale e delle norme sul lavoro in tutta la comunità, evitando così la distorsione della concorrenza.
Dopo le ripetute pressioni nelle varie istituzioni comunitarie, dalla Commissione al Parlamento, è giunta una risposta ufficiale del Commissario ai Trasporti, Siim Kallas, che martedì 14 maggio 2013 ha comunicato la sospensione della liberalizzazione del cabotaggio terrestre, che era prevista per il 2014, senza però annunciare per ora una data alternativa.
© dal sito www.trasportoeuropa.it
Il TAR del Lazio ha deciso. O meglio, ha di fatto lasciato in vita l’art. 83 bis – anche perché non avrebbe potuto fare altro – ma ha sospeso il giudizio in corso per rimettere tutta la materia alla Corte di Giustizia europea (che ha sede in Lussemburgo), valutando che ci siano contrasti tra la normativa sui costi minimi della sicurezza e i principi dell’ordinamento comunitario. Ciò significa essenzialmente una cosa: che l’attesa continua. O per essere precisi, si raddoppia, visto che dopo il rinvio del Tribunale di Lucca alla Corte Costituzionale, adesso bisogna attendere anche quello alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Ma vediamo, in sintesi, dove sorgono i dubbi del TAR e come giustificano il loro rinvio. I giudici amministrativi sottolineano come anche in Europa, dove vige il principio della libera concorrenza, «si pone in maniera complessa il tema del rapporto tra la concorrenza ed altri valori primari, parimenti meritevoli di tutela… E, fra questi, può sicuramente annoverarsi il bene giuridico della sicurezza pubblica e, in particolare, della sicurezza nel trasporto stradale». E la «salvaguardia della sicurezza stradale è ben presente nel diritto dell’Unione». Però, sostengono al TAR, quando un tale interesse primario entra in contrasto con la concorrenza bisogna giudicare quanto sia bilanciato il tutto. Perché «il Tribunale dubita che il punto di bilanciamento tra interessi confliggenti raggiunto dall’art. 83 bis del decreto legge n. 112 del 2008 sia rispettoso del diritto dell’Unione». Dubita in particolare che la disciplina introdotta dall’art. 83 bis «sia valutabile come congrua e proporzionata rispetto all’interesse pubblico tutelato della sicurezza stradale».
I motivi addotti per argomentare tali dubbi sono diversi:
a) i costi minimi non sono «l’unica misura attraverso cui apprestare tutela alla sicurezza stradale, apparendo al contrario sicuramente più idonee misure relative agli elementi da cui dipende la sicurezza stessa (limiti di velocità, caratteristiche dei mezzi e obblighi di manutenzione, turni di riposo dei conducenti, organizzazione del lavoro e formazione dei conducenti, introduzione di un sistema di responsabilità e sanzioni, con i relativi controlli);
b) i costi minimi non sono neanche una misura astrattamente idonea a garantire la sicurezza, se non in stretta correlazione con l’adozione di altre misure di sicurezza (non sussistendo altrimenti alcuna garanzia che i maggiori margini di utile connessi alla fissazione di un livello minimo di prezzi siano destinati a coprire i costi delle misure di sicurezza);
c) i costi minimi non hanno carattere eccezionale ma sono applicabili in modo generalizzato, hanno un’efficacia temporale illimitata e soprattutto possono essere anche derogati tramite la possibilità offerta dal comma 4 dell’art. 83 bis, tramite cioè accordi volontari conclusi tra le organizzazioni associative dei vettori e dei committenti.
Il TAR ricorda pure la sentenza della Corte di Giustizia del 1.10.1998, con cui venne stabilita la conformità delle tariffe obbligatorie a forcella con i principi comunitari, sottolineando però che in quel caso le limitazioni al principio di concorrenza venivano giustificate in virtù di un interesse pubblico ritenuto prevalente «e secondo misure e criteri di apprezzamento e ponderazione la cui definizione era rimessa a pubblici poteri e non ad operatori economici di settore».
E qui il riferimento del TAR va al fatto che, «nell’attuale sistema la determinazione dei costi minimi di esercizio sia rimesso, in prima battuta, ad accordi volontari di settore fra le associazioni rappresentative dei committenti e dei vettori e, in mancanza, ad un organismo, come l’Osservatorio in seno alla Consulta, la cui composizione è caratterizzata in larga parte da soggetti eletti dalle associazioni di categoria».
È questo il punto più oscuro dell’ordinanza, perché il TAR sembra riconoscere – sulla scia di quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia Europea – che si possa derogare ai principi della libera concorrenza sulla base di un superiore interesse, ma seguendo una procedura – diciamo così – garantita dal fatto di essere affidata a pubblici poteri. Mentre invece l’Osservatorio, composto anche da molti membri di associazioni di categoria, non disponeva di tali caratteristiche. Ma se nel frattempo l’Osservatorio, in virtù della chiusura della Consulta, non esiste più e la determinazione dei costi minimi è passata a un ministero della Repubblica Italiana, la garanzia derivante dalla fissazione dei costi minimi a pubblici poteri non sarebbe ristabilita? Insomma, nell’ordinanza si legge testualmente «il Tribunale dubita che sia compatibile con il diritto dell’Unione… un sistema normativo che, in mancanza di una predeterminazione normativa di criteri diretti a disciplinare sia pure in via generale l’attività, nella sostanza, affida all’accordo tra gli operatori economici privati la determinazione delle tariffe minime o, in subordine, ad un organismo che, per la sua stessa costituzione, non presenta sufficienti condizioni di indipendenza rispetto alle valutazioni e alle scelte degli stessi operatori del settore». Ma tutto questo – ripetiamo – oggi non è più completamente vero.
Fatto sta che il TAR sulla base delle argomentazioni riportate chiama in causa la Corte di Giustizia affinché giudichi:
– se la tutela della libertà di concorrenza sia compatibile con la normativa sui costi minimi di esercizio;
– se possa derogarsi al principio della libera concorrenza per salvaguardare l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se i costi minimi possano giustificarsi in tal senso;
– se la determinazione dei costi minimi di esercizio possa essere rimessa ad accordi volontari di categoria e, in subordine, a organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.
Questo è quanto. Ma – lo ripetiamo – l’ordinanza del TAR serve essenzialmente a sospendere il giudizio per effettuare quello che tecnicamente si chiama “rinvio pregiudiziale” (previsto dall’art. 267 TFUE) che serve a verificare – prima ancora di entrare nel merito della questione – se esista o meno contrarierà tra una norma italiana e una europea. Ma in ogni caso l’art. 83 bis rimane una legge dello Stato e come tale da applicare. E siccome la risposta della Corte di Giustizia europea potrebbe anche richiedere un paio di anni, questa affermazione rimane vera per almeno questo tempo. Poi si vedrà.
Fonte www.uominietrasporti.it